LA MEDIAZIONE CIVILE TORNA IN AGENDA [feather_share]
Ebbene si , dopo mesi di colpevole silenzio e indifferenza a seguito della Sentenza nr. 262/2012 della Corte Costituzionale che aveva di fatto affossato questo nuovo istituto per un mero eccesso di delega, la mediazione civile e commerciale, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è tornata prepotentemente alla ribalta.
Difatti il Governo con il decreto legge 21 giugno 2013 nr. 69 ha reintrodotto la mediazione obbligatoria con alcune novità degno di rilievo.
In primo luogo dall’ambito delle materie per cui è obbligatorio rivolgersi al mediatore prima di adire il Giudice è stata espunta la materia della Responsabilità Civile Automobilistica. In tale settore la mediazione aveva poco funzionato, non per la mancanza di bontà dell’ istituto nella materia, ma ben una ritrosia delle Compagnie di Assicurazione nel presentarsi al tavolo di mediazione. Verrebbe da dire , che anche questa volta hanno vinto loro .
Le altre materie, già previste dal D.lgs. 28/2010, sono state tutte mantenute sotto l’alveo della condizione di procedibilità e sono:
1) Il condominio;
2) I diritti reali,
3) La divisione,
4) Le successioni ereditarie,
5) I patti di famiglia,
6) La locazione,
7) Il comodato,
8) L’ affitto di aziende,
9) Il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
10) La diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
11) I contratti assicurativi,
12) I bancari e finanziari.
E’ stato introdotto, con una norma che ha ricevuto il plauso anche della Commissione Europea , il cd. incontro o sessione informativa , in cui il mediatore valuta con le parti gli elementi su cui potere intavolare la procedura di mediazione , e le informa sui vantaggi della procedura. Nel caso in cui l’incontro non dia i risultati sperati, le parti sono libere di alzarsi dal tavolo, e procedere con l’azione giudiziaria.
Tale incontro preliminare è stato previsto a costi veramente ridotti , da un minimo di 80 Euro ad un massimo di Euro 250,00 , che con il credito di imposta fino ad Euro 250,00 , rende l’incontro praticamente gratuito.
Dunque ad oggi non ci saranno più scuse per quei convenuti che senza giustificato motivo non si siederanno al tavolo del mediatore, anche perché è stata mantenuta nel decreto la sanzione per ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, prevedendo che da essa il Giudice possa dedurre argomenti di prova e che la parte che non si sia presentata in mediazione possa essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato quantificato in base al valore della causa.
Altra novità importante è la mediazione delegata dal Giudice. Nella precedente formulazione il Giudice invitava le parti, in un determinato stato del procedimento, a tentare la mediazione , oggi “ordina alle parti” di andare davanti al mediatore , indicando , altresì, l’Organismo presso cui rivolgersi . Anche in questo caso l’ordine del Giudice diventa condizione di procedibilità della domanda. In buona sostanza se le parti disattendono l’Ordine del Giudice , la causa diventa improcedibile.
Le altre novità più salienti sono:
a. Obbligo d’informativa da parte dell’avvocato
Il nuovo Decreto legge reintroduce (all’art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28 del 2010) l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
B . Avvocati mediatori
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010, a norma del quale “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.
c. Durata della mediazione
La durata massima del procedimento di mediazione viene abbassata da quattro a tre mesi (nuovo art. 6, comma 1).
d. Altre novità
– In tema di omologazione del verbale di accordo e della sua efficacia esecutiva, il novellato art. 12, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010 disporrà anche che il verbale deve essere “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti”.
– Vengono reintrodotte le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, art. 11, comma 1 e art. 13 D.lgs. n. 28 del 2010.
– Dal campo di applicazione della mediazione obbligatoria e di quella demandata vengono ora esclusi anche i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile.
Insomma, al di là delle inutili polemiche, che , ovviamente, hanno seguito la pubblicazione del decreto legge cd. “ Del Fare” , provenienti dalla solita parte dell’avvocatura , non si puo’ non concordare con il Governo sulla necessità di porre mano , anche attraverso la mediazione, alla disastrosa crisi che sta attraversando la giustizia civile nel nostro Paese. Forse si poteva fare di più, o forse si poteva fare anche meglio , ma questo è sicuramente un primo passo importante nel ripristino di un Istituto , utilizzato in tutto il Mondo , e che ci imponeva da tempo l’Europa. Per cui, mi sia consentito, le sterili polemiche di una parte della rappresentanza dell’Avvocatura, lasciano il tempo che trovano, anche perché sono sempre più connotate dai “no” , senza proporre alcuna alternativa o soluzione agli endemici problemi che vive la giustizia nel nostro paese.
La speranza del sottoscritto, Avvocato e Mediatore, è che il Decreto Legge sia al più presto convertito e che il Ministro e il Governo non si pieghino , in sede di conversione, a ricatti o contentini richiesti dalle solite “Lobby “ sempre troppo potenti nella nostra Repubblica.
Avv. Andrea Ceccobelli
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