Codice di Giustizia Sportiva
TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Art. 2
Applicabilità e conoscenza delle regole
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3
Responsabilità delle persone fisiche
1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.
Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA.
2. Le società sono responsabili, ai sensi dell’art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
6. Nella determinazione dell’entità della sanzione si devono valutare:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell’attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le società sono punite, ai sensi dell’art. 4, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.
Art. 6
Divieto di scommesse e obbligo di denuncia
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.
Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1.
5. ABROGATO
(perché riportato nel nuovo comma 3 dell’art. 10)
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC)
che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all’art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
a) a carico della società, l’ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l’inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h)
dell’art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell’art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Art. 9
Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA.
Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio -30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre.
3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei
termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici
emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.
4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.
1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di
cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all’art. 102,
comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell’ammenda fino al 10% del
valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, della
inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa
attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti,
tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere,
ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza
falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento
di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi
commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle
competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori
locali comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18,
comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi
dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i)
dell’art. 18,comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi
dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i)
dell’art. 18, comma 1.
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 riconosciuti
responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o
della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si
applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne
interrompano l’esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita
con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e),
f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Art. 11
Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che,
direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla
legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque
giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla
lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore
professionistico.
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una violazione
del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche
con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con
l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri
sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono
altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di
violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da €
15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società
di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda
si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della
gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell’art. 18, comma 1.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1,
comma 5 o tesserato.
5. Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.
L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al
mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione
statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in
materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica
sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o
simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì
responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi
fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18,
comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo
dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure:
ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono
inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le
sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al
capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai
soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le
sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda
da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che,
pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli
organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei
a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di
appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente
applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e
12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse
finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione
di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili
delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi
o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di
correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli
11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente
comma 1.
Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio
impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad
altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se
dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più
persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti
misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad €
50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora
la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle
sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la
squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società
responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si
applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può
essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la
sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione
prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può
costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o
dell’attenuazione delle sanzioni.
Art. 15
Violazione della clausola compromissoria
1. I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto federale,
ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo,
incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a:
a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le
altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve
essere irrogata una ammenda:
– per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;
– per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;
– per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
– per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;
– per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
– per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00
– per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.
3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in
materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste
dai commi precedenti, nella misura del doppio.
TITOLO II
SANZIONI
1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l’esecuzione delle sanzioni stesse.
4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo.
Art. 17
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare dell’attività di calcio a cinque.
6. Comportano l’applicazione delle sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
b) le infrazioni alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 17 del presente Codice.
Art. 19
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.
4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.
6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.
7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 51, comma 3, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND – Comitato nazionale per l’attività interregionale, 5°
capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.
11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 22, comma 8.
12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi ad altro giudice appartenente allo stesso organo di giustizia e divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a trenta giorni. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.
5. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati.
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1, è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.
Art. 22
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice.
3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.
Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell’attività ricreativa.
10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.
Art. 23
Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.
1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.
2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7, comma 6.
Art. 24
Collaborazione degli incolpati.
1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.
1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli articoli 7 e 8, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato.
Art. 26
Amnistia, riabilitazione e indulto.
1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia o indulto.
2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.
3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte di giustizia federale a sezioni riunite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l’interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) che l’interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sia più ripetuta.
4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative
sanzioni.
1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può
concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione la grazia non può
essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.
TITOLO III
ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 28
Organi della giustizia sportiva
1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
3. I componenti degli Organi della giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall’art. 34, comma 3, lett. e), dello Statuto.
4. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.
5. Per le competizioni organizzate nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VI del presente Codice.
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.
Art. 30
Commissioni disciplinari
1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 1.
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.
4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno.
6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.
7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.
8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
9. Il termine per comparire innanzi all’Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.
Art. 31
Corte di giustizia federale
1. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
2. La Corte di giustizia federale è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte di giustizia federale. Il Presidente di sezione preposto alla prima sezione svolge le funzioni del Presidente della Corte di giustizia federale in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.
3. La Corte di giustizia federale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.
4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali le sezioni giudicano con la partecipazione di tre componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità la Corte di giustizia federale può giudicare con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente di sezione.
5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano sette componenti, compreso il Presidente.
6. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di nove componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.
7. All’inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.
8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.
9. La Corte di giustizia federale giudica con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.
1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.
2. Il Procuratore federale vicario svolge le funzioni del Procuratore federale in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli. I Vice procuratori federali coadiuvano il Procuratore federale e su sua delega possono svolgerne le relative funzioni. I Sostituti procuratori federali e i Collaboratori svolgono le funzioni loro delegate.
3. Il Procuratore federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all’art. 35, con esclusione del giudizio innanzi ai Giudici sportivi.
4. La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all’art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia.
5. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell’indagine esperita e formula i capi di incolpazione. Dell’avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in casi di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
6. In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.
7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all’art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.
9. La Procura federale ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.
10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.
11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:
1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.
2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.
La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva della Corte di giustizia federale deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.
12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell’esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.
La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.
La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.
Domanda: E’ punibile una società che pur avendo , nello stesso impianto, un campo agibile in erba, vuole far giocare la propria squadra,Giovanissimi regionali, su un campo in sabbia giudicato dall’arbitro impraticabile?? Grazie
Può contattare lo studio ai recapiti che trova sul sito.
Cordialità