Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Segreto
Le Sezioni Unite, innovando la propria giurisprudenza, hanno affermato la natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali, sicché, mentre lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo, invece, ad una questione di giurisdizione. Ne deriva, altresì, che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso determina il sorgere di una questione di giurisdizione, rendendo, quindi, ammissibile il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ..
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