Per la Suprema corte “ la responsabilità dell’ ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità”.
“Pertanto – prosegue la sentenza – spetta all’ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell’attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’uso della strada”, in modo da “eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili” anche in ragione del materiale di rivestimento, come ne caso del basolato.
Sentenza in corso di pubblicazione
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