Il Garante ha chiarito che, nel caso in cui un soggetto svolga direttamente o mediante affidamente a terzi, di un’attività di call center effettuata in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati e dal fatto che esercitino tale attività in maniera prevalente, il medesimo debba:
a) specificare preliminarmente agli interessati, che effettuino la chiamata ad un call center o che siano destinatari della stessa, quale sia l’ubicazione dell’operatore, adottando, nel solo caso in cui la chiamata venga effettuata dal cittadino, apposite procedure per consentire agli stessi di scegliere che il servizio sia reso tramite un operatore sito nel territorio nazionale;
b) effettuare, in caso di trasferimento (o di affidamento del trattamento) di dati personali ad un call center sito al di fuori dell’Unione europea, un’apposita comunicazione al Garante prima del trasferimento o dell’affidamento, utilizzando il modello* pubblicato sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it;
c) inviare al Garante, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente provvedimento, la comunicazione descritta alla precedente lettera b) anche nel caso in cui siano già operanti trattamenti di dati personali affidati a call center situati al di fuori dell’Unione europea.
Per il testo integrale del provvedimento si veda Provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l’utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori della Unione europea – 10 ottobre 2013
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