Gli accertamenti del tasso alcoolemico effettuati dalle strutture sanitarie a norma dell’art. 186, comma 5, del codice della strada includono l’esame ematico; il trasgressore, che deve essere informato della finalità penale dell’esame e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può rifiutare di sottoporsi al prelievo, incorrendo, tuttavia, nelle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7.
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