N. 01059/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00544/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Adr Center Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico, 168;
Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno; Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Gugliemo Pepe N. 37;
Unione Nazionale Camere Civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, 20;
per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a. in ordine all’ordinanza di questa sezione n. 607/2014 del 12/2/2014 emessa su appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico nonchè di Adr Center Spa, dell’Associazione degli Avvocati Romani , dell’Associazione Agire e Informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Orsoni, Romeo, Sanino, Leozappa (su delega di Tantalo), Amorelli e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;
Considerato che il rimedio speciale previsto dall’art. 112, comma 5 c.p.a. è esperibile al solo scopo di ottenere dal giudice dell’ottemperanza chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato;
Considerato che il presente ricorso introduce, per converso, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione n.607/2014 con cui il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ha accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile , con conseguente condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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