Tribunale di Firenze – Ordinanza del 15 ottobre 2015
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale dell’ordinanza in oggetto emessa dal Presidente del Tribunale di Firenze che ribadisce il termine decennale della prescrizione nel rapporto paziente – medico e struttura ospedaliera.
N. R.G. 2015/9525
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9525/2015 promossa da:
P.Z. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. Ceccobelli Andrea
contro
AZIENDA OSPEDALIERA……………… (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Fernando Prodomo,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/10/2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
IL’azienda ospedaliera universitaria di , nel costituirsi in giudizio, ha sollevato tre questioni preliminari.
Con la prima si eccepiva l’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo per la mancanza del requisito di urgenza, ossia del periculum, espressamente richiesto ai sensi dell’art. 696 c.p.c. Tale eccezione è da respingersi perché il procedimento per cui si procede non rientra nell’alveo di tale articolo, ma nel successivo 696-bis c.p.c., consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ragion per cui il requisito del periculum non è necessario dovendosi solo accertare la sussistenza del fumus.
Tale accertamento è oggetto della seconda eccezione di parte resistente, che ha eccepito come il rimedio processuale in questione non possa ammettersi per via dell’inconciliabilità preventiva della lite. A fronte della ricca giurisprudenza allegata dal resistente, anche proveniente da questo Giudice, deve darsi atto di come ciò che deve sussistere, ai fini dell’ammissibilità, non è la non contestazione delle parti sull’an della questione, ma la sua sufficiente e chiara dimostrazione da parte del ricorrente. Tale onere risulta esser stato sufficientemente adempiuto dal ricorrente che ha allegato al ricorso due perizie medico-legali provenienti da due diversi specialisti, entrambe suffraganti le sue argomentazioni.
Infine, con la terza eccezione il resistente eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno come delineato dal ricorrente, visto che nel caso si sarebbe in presenza di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non anche nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 1218 c.c.
Cio’ per argomentare che i termini di prescrizione sarebbero quindi di anni cinque dal momento dell’avvenuto danno e non dieci come sostenuto dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, come quella di questo Tribunale, è pacifica nel ritenere la responsabilità del personale medico-sanitario di carattere contrattuale , ciò è stato ribadito di recente nella sentenza Cass. Civ. Sez. I, 20 dicembre 2011 n. 27648, e in precedenza nelle due autorevoli sentenze Cass. SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 577-581; pertanto la relativa eccezione deve essere respinta.
In merito, infine, alla disciplina introdotta dal decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012), ad avviso della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria, l’inciso del suo art. 3 in cui si rimanda all’art. 2043 c.c. ,altro non costituisce se non un generale rimando al sistema della responsabilità civile, in contrapposizione a quello della responsabilità penale.
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni preliminari.
Fissa nuova udienza per il conferimento dell’incarico per il giorno 10.12.2015 ore 12,15
Nomina CTU il dott. ………………….
Si comunichi
Firenze, 15 ottobre 2015
Il Giudice
dott. Fernando Prodomo
Firmato Da: PRODOMO FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a26a0
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